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Una nuova costituzione isolata dalla rivoluzione

Di Amr Abudulrahman. Egypt Independent (25/09/2012). Traduzione e sintesi di Angela Ilaria Antoniello.

Una lettura preliminare del progetto di Costituzione e nella fattispecie del capitolo sui diritti e le libertà dimostra che le tre condizioni che disciplinano la libertà, definite quando nacque lo Stato moderno, in epoca di occupazione e di liberazione nazionale, sono ancora in piedi. Il progetto di Costituzione mantiene la vigilanza dello Stato sul diritto dei cittadini di organizzarsi, la vigilanza sulla coscienza e sulle conseguenti  restrizioni alla libertà di fede e di culto e, infine, la vigilanza sul corpo e la sessualità, assicurata tramite l’imposizione di limitazioni al corpo femminile attraverso una lettura rigorosa delle norme islamiche.

Questo progetto di Costituzione rivela anche un grave scollamento tra la rivoluzione – che ha cercato di ristrutturare lo Stato moderno e riconfigurare la nazione su una base completamente diversa da quella del precedente governo- e la nuova élite politica, in particolare la corrente islamista, che aderisce ancora all’eredità del regime che è stato rovesciato.

Per quanto riguarda il diritto di organizzarsi, l’articolo 37 concede ai lavoratori il diritto di sciopero, mentre gli articoli 18 e 19 riconoscono ai cittadini il diritto di formare associazioni, partiti e sindacati, purché informino le autorità. Tuttavia, tale diritto è legato alla “legittimità degli obiettivi e alla tranquillità dei mezzi.” Ma la questione della legittimità deve essere regolata da leggi che disciplinano l’attività di queste organizzazioni, non attraverso una clausola costituzionale che spiana la strada alla loro repressione.

L’articolo 20 riguarda la libertà di informazione, e obbliga lo Stato a permettere ai propri cittadini di godere di tale diritto senza nessun ostacolo, ma in modo da non pregiudicare la sicurezza nazionale, né interferire con la vita privata delle persone. Anche in questo caso, chi definisce la sicurezza nazionale e, per esempio, quanti siti Internet potrebbero essere bloccati con tale pretesto? Il blackout delle comunicazioni imposto durante i primi giorni della rivoluzione del 25 gennaio sarebbe, ai sensi del presente articolo, costituzionalmente legittimo.

Per quanto riguarda la libertà di coscienza e di credo, gli articoli 8 e 9 hanno reintegrato le restrizioni ereditate dal secolo scorso. L’articolo 8 limita la libertà di eseguire rituali religiosi ai seguaci di “religioni divine” mentre l’articolo 9 garantisce il diritto alla libertà di espressione a condizione che tale espressione non invada la vita privata delle persone o i diritti di terzi. Ma cosa significa i diritti di terzi? Si potrebbe dire che un film, per esempio, viola i diritti degli altri, se mette in discussione l’interpretazione dominante di un testo religioso?

L’articolo 40 della Costituzione obbliga lo Stato ad adottare tutte le misure legislative ed esecutive atte a rafforzare il principio di parità tra uomini e donne in ambito politico, culturale, economico, sociale in un modo che non mina i principi sharaitici. Inoltre, lo Stato garantisce che le donne sono in grado di conciliare le loro responsabilità familiari con l’attività lavorativa. Perché c’è la necessità di menzionare di nuovo la Sharia, visto che è già citata nell’articolo 2? E perché si presume che ci sia uno scontro tra i diritti delle donne e i loro doveri verso la famiglia?

La sfera politica è isolata dalle trasformazioni in atto nella società, che respinge ogni forma di limitazione della libertà, ciò significa che la nascente Costituzione non sarà rispettata, rimarrà un prodotto estraneo imposto al popolo.