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Marocco: modificato l’articolo 475 del codice penale

femmes-marocainesThe Guardian (23/01/12). Ad un anno dallo shock vissuto dal Marocco per il suicidio della sedicenne che fu costretta a sposare il suo stupratore, il governo ha annunciato i suoi progetti per cambiare il codice penale, andando a bandire la pratica tradizionale.

Martedì, delle attiviste per i diritti delle donne hanno accolto con favore l’annuncio del ministro della Giustizia, Mustapha Ramid, anche se hanno dichiarato che è solo un primo passo nella riforma del codice penale che non fa abbastanza per fermare la violenza contro le donne, nel regno nord africano.

Un paragrafo dell’articolo 475 del codice penale permette ai condannati di abusi sessuali o di rapimento di un minore, l’imputabilità qualora sposino la propria vittima. La pratica è sempre stata incoraggiata dai giudici, al fine di evitare una vergogna. Lo scorso marzo, la sedicenne Amina al-Filali, si avvelenò sfuggendo al suo matrimonio di sette mesi con un ventitreenne che l’aveva violentata. I genitori e il giudice avevano voluto il matrimonio per proteggere l’onore della famiglia. L’incidente ha fatto si che la legge dovesse essere modificata.

La tradizionale pratica può essere ritrovata in tutto il Medio Oriente e in altri paesi come India o Afghanistan, dove la perdita della verginità al di fuori del matrimonio è vista come un grande disonore per la famiglia o per la tribù. Se in Marocco, l’età ufficiale per il matrimonio è 18 anni, i giudici approvano periodicamente unioni di ragazzi più giovani, in un paese in cui dominano analfabetismo e povertà.

“Cambiare questo articolo è una buona cosa, ma non soddisfa tutte le nostre richieste” ha affermato Khadija Ryadi, presidentessa dell’Associazione Marocchina per i Diritti Umani (AMDH). “Il codice penale dovrebbe essere totalmente riformato, perché contiene molte disposizioni che discriminano le donne e non le proteggono dalla violenza”. Ryadi ha dimostrato alcune parti della legge ormai superate, come ad esempio la distinzione tra “lo stupro con conseguente deflorazione e stupro semplice”. Il nuovo articolo proposto lunedì, ad esempio, dà una condanna di 10 anni in caso di sesso consensuale con un minore, ma raddoppia la pena in caso in cui ci sia la deflorazione.

Fouzia Assouli, presidentessa della Lega per i Diritti delle Donne, ha espresso le stesse preoccupazioni di Ryadi, spiegando che il codice penalizza solamente la violenza contro le donne dal punto di vista morale “ e non perché si tratta di violenza”. Ha poi aggiunto “La legge non riconosce certe forme di violenza contro le donne, come ad esempio lo stupro coniugale, mentre invece penalizza altri comportamenti del tutto normali, come ad esempio il sesso al di fuori del matrimonio tra adulti”. Recenti statistiche governative hanno dimostrato che il 50% delle violenze sulle donne sono all’interno delle relazioni coniugali.

La modifica al codice penale è arrivata dopo un lungo periodo e quasi un anno di governo islamista che si rifiutava di cambiare la legge. In quel periodo, il ministro della Giustizia disse addirittura che al-Filali non era stata stuprata e che l’atto sessuale, che avrebbe avuto luogo quando lei era quindicenne, era stato consensuale. Il primo ministro aveva sostenuto in seguito, di fronte al Parlamento, che la misura del matrimonio prevista dall’articolo, in ogni caso, era raramente adottata. “In 550 casi di rapporti con minori tra il 2009 e il 2010, solo 7 persone si sono sposate ai sensi dell’articolo 475 del codice penale, gli altri sono stati perseguiti dalla legge” ha affermato Abdelillah Benkirane il 24 dicembre.

Mentre il Marocco ha aggiornato il suo codice di famiglia nel 2004, una legge che combatta la violenza contro le donne è rimasta a languire in Parlamento per gli ultimi 8 anni. Il ministro dello Sviluppo Sociale, Bassima Hakkaoui, l’unica ministra del governo, ha affermato a settembre che avrebbe cercato di far passare la legge.

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Alessandra Cimarosti

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  • …”Un paragrafo dell’articolo 475 del codice penale permette ai condannati di abusi sessuali o di rapimento di un minore, l’imputabilità qualora sposino la propria vittima.”… Forse si intendeva “impunità” e non “imputabilità”